Accertata la proprietà dei sacri gruppi e loro pertinenze, precisata la natura giuridica degli atti di cessione, verificati i diritti e le limitazioni
delle parti contraenti, è utile domandarci - a questo punto - se allo stato odierno esistano gli elementi o le condizioni che rendano ancora validi
gli atti di cessione, oppure se - per effetto di disposizioni legislative o mancata attività - siano venuti meno i soggetti, che costituirono i presupposti
essenziali dei contratti.
Rispondiamo negativamente per quanto si riferisce alle maestranze. «De jure» le corporazioni di arti e mestieri sono state abolite immediatamente dopo
le insurrezioni del 1820(53); i ceti artigiani non piú riacquistarono distintamente la personalità giuridica, ed i maestri, che oggi comunemente
e per tradizione continuiamo a chiamare «consoli», sono gli appartenenti di una classe, piú o meno assottigliata, che - godendo stima presso i colleghi -
spontaneamente e lodevolmente assumono l'atavico ed oneroso incarico di raccogliere le elemosione per l'uscita e la cura del gruppo.
Situazione diversa rileviamo nei confronti della Confraternita di S. Michele. Costituita nel 1366 e divenuta proprietaria dei gruppi per effetto dell'unione
con la Società del Sangue Preziosissimo di Cristo, nel lungo arco di tempo della sua secolare esistenza, essa mai ha perduto la personalità giuridica,
né è stata estinta o soppressa. Il decreto 26 giugno 1910 col quale si trasformarono parzialmente i fini delle Confraternite, devolvendone il patrimonio
alla ex Congrega di Carità, non operò ai danni della Confraternita di S. Michele (così come non riguardò le altre 17 Compagnie e Congregazioni di Trapani),
perché la V Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato del tempo, accogliendone il ricorso, in data 30 gennaio 1914 la esentò dalla trasformazione
ed in suo favore dispose la corresponsione annuale della somma di Lire 100 oltre gli assegni stabiliti, per mantenere aperta al culto la chiesa di S. Michele,
d'importanza storica, artistica e religiosa.
(53) Decreto 23 ottobre 1821: Racc. Coll. Leggi, sem. I-II.
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