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Archivio culturale di Trapani e della sua provincia
CORALLO - Storia e arte dal XV al XIX secolo
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CODICE CORALLINO DI FERDINANDO IV DI BORBONE NAPOLI
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Differenze fra il Codice del 1790 e il Monte dei Marinai del 1639. Assetto monolitico del settore della pesca del corallo con una gerarchia disposta a piramide: Capisquadra, Padroni, Consoli. Libri contabili: Rollo, Squarcio, Registro. Sistema di vendita del pescato in unica soluzione. Distribuz(one del ricavato in parti proporzionali ai corallini. Accesso al credito di armamento con il «cambio marittimo »; sottoscrizione della «poliza bancale ». Corresponsione degli acconti all'equipaggio al momento dell'ingaggio. Cautele contro l'assalto dei Mori. La Compagnia del corallo. Testo del Codice.
Fra i provvedimenti emanati per regolamentare il settore del corallo, il Codice napoletano è giuridicamente il piu completo perché non lascia alla tradizione parlata né agli usi correnti la conduzione dei rapporti di pesca e commercio e stabilisce una gerarchia che dà una impronta univoca al settore. Competenze e responsabilità sono indicate esplicitamente affinché tutto il comparto della pesca sia efficiente e produca al massimo.
Il chiaro intendimento del sovrano era di incrementare il reddito derivante da questa attività che «introduce nel Regno poco meno d'un mezzo milione ogni anno». Il Codice quindi non rappresenta l'evoluzione né la continuità del principio ispiratore del «Monte dei Marinai» del 1639. In comune hanno solo l'attenzione rivolta tanto ai corallini che ai marinai in genere (cioè pescatori).
Il primo nasce dall'autorità regia che mitiga l'imposizione «colla condizione che non siano astretti tutti quegl'individui a contribuirvi, ma resti in loro libertà se vogliano risentirne i vantaggi, come si pratica nelle Congregazioni, o altre società». Di fatto tutti i Titoli del Codice si svolgono perentori (è prevista la carcerazione per i marinai che abbandonino l'armatore), promettendo la fruizione del Monte, il quale però si rivolge alla tutela degli interessi superiori dell'attività complessiva del settore, dei Padroni e dei Capisquadra.
L'intento del Monte dei Marinai del 1639 e del nuovo Monte del 1724 era invece quello di assicurare l'assistenza morale e materiale ai pescatori, in un processo di mutualità che prevedeva anche il riscatto di uno degli aderenti che fosse stato fatto schiavo dai Mori, ovvero per provvedere alla dote delle figlie dei pescatori iscritti al M onte che non ne avessero avuta di propria; erano anche assicurate le messe di suffraggio in memoria dei soci deceduti. Una parte dei proventi derivanti dalla autotassazione era destinata·al mantenimento della cappella dei corallini.
Il Monte era nato spontaneamente perché la categoria avvertiva l'esigenza di ritrovarsi nei momenti di necessità; il Codice al contrario esprime la volontà del re, il quale si riservò anche la designazione dei primi Consoli. Da ora in poi l'organizzazione avrà una struttura monolitica non essendo consentito a nessuno degli aderenti di esercitare l'attività secondo la propria scelta e intuizione.
In pratica, il Codice è la struttura di base di quello che era il vero scopo di Ferdinando IV di Borbone, il quale, dopo solo sei mesi dalla sua entrata in vigore (14 aprile 1790), approvò con proprio editto la costituzione della Compagnia del Corallo (8 ottobre 1790) che si prefiggeva di avviare la lavorazione del corallo nel Regno «dove finalmente verrebbero a colare ricchezze immense».
Ormai alle soglie del XIX secolo, appariva indifferibile l'esigenza di regol,:menta re il settore. Ci sono due riferimenti specifici nell'introduzione ai Titoli. E detto che «questo ramo di commercio, quanto ricco, altrettanto mal regolato, ritrovasi in una estrema confusione, e disordine per mancanza di regolamento, e di opportune provvidenze», per cui la disposizione del re appare anche necessaria «per riparare a i disordini introdotti fra' Marinari e Pescatori de' Coralli, specialmente della Torre del Greco».
L'impostazione dettata dal Codice prevedeva una struttura formata da feluche che erano in società tra loro. Piti feluche si riunivano poi sotto l'autorità e la direzione di un Caposquadra il quale era a capo della conserva e poteva trasferire i marinai e gli stessi Padroni da una imbarcazione all'altra. Contrattava (con il consenso dei padroni) la vendita del prodotto in unica trattativa, presiedeva alla distribuzione degli utili. Una piramide, dunque, alla sommità della quale stava il Caposquadra, alle cui dipendenze erano i Padroni e infine i marinai in subordine a tutti.
Nessuna delle feluche poteva decidere autonomamente la data di inizio o di cessazione della pesca, tantomeno scegliere una zona di mare diversa da quella indicata dal Caposquadra.
La suprema autorità risiedeva nei Consoli (cinque) che venivano eletti a Natale alla presenza del Regio Governatore locale con votazione segreta, e restavano in carica due anni.
I Consoli dovevano derimere le controversie fra pescatori «che riguardano la meccanica della pesca cosE del corallo come dei pesci», contrariamente a quanto previsto dai Capitula genovesi, dalle Ordinaciones algheresi e sassaresi e dai Capituli trapanesi. _ Una certa affinità, invece, esiste fra il Codice e i Capituli riguardo al rilascio di una patente per esercitare l'attività, che tuttavia a Trapani era prevista per gli artigiani, mentre a Napoli l'approvazione «con patente da i consoli» era prevista per i marinai, i Capisquadra e i Padroni, cioè per il comparto della pesca.
Uno degli aspetti piti importanti introdotto dal Codice napoletano per l'organizzazione del settore è quello relativo alla tenuta di quattro libri (a cura del cancelliere): uno per le Conclusioni (il risultato delle elezioni per la designazione dei nuovi Consoli), il secondo era quello «de' rolli» nel quale venivano annotati i nomi dei Capisquadra, dei Padroni e dei Marinai, nonché le anticipazioni che a costoro si facevano registrandole preventivamente e transitoriamente nello «Squarcio» che costituiva il terzo libro; infine il «Registro» era destinato ai mandati di pagamento e alle varie spese che si andavano sostenendo.
In pratica, responsabili della pesca del corallo a Torre del Greco erano soltanto pochi Capisquadra alle dipendenze dei quali lavoravano i Padroni. Per essere Caposquadra era prescritta l'età minima di 30 anni, con dieci anni di esperienza alle spalle. Oltre a decidere la «meccanica» dell'attività, il Caposquadra rispondeva della Conserva, dal momento della formazione allo scioglimento.
Alla fine di ogni settimana il corallo pescato e «le altre robe di tal genere» dovevano essere consegnati al responsabile della conserva il quale li riponeva in una cassa con due chiavi differenti; una restava nelle sue mani, mentre l'altra andava al Padrone piti anziano. A suo tempo il corallo sarebbe stato «assortito» e ripulito di «tenaglia», (operazioni che dovevano essere effettuate in presenza dei Padroni).
Il golfo e il porto di Napoli con le isole di Capri, Ischia e Procida da un manuale francese in uso presso la marina mercantile dell'800, Collezione Umberto Pace.
In genere le feluche di Torre del Greco restavano in mare per una settimana; in caso di permanenza prolungata il corallo pescato da ogni singola feluca veniva custodito nella cassa a due serrature che si trovava sull'imbarcazione stessa, le cui chiavi erano affidate una al Caposquasra, l'altra al Padrone della barca.
A conclusione della campagna di pesca il corallo veniva pesato alla presenza di tutti prendendo ne nota su piti fogli; lo si riponeva quindi in piti casse fino al momento della vendita che non doveva essere effettuata né a spezzoni né in privato, perché era vietato «ogni negoziato clandestino». Il ricavato veniva distribuito a «parti».
Per determinare il prezzo i Capisquadra si riunivano preventivamente tenendo presenti due fattori: la diversa qualità del prodotto, il numero presunto di compratori e la quantità di corallo disponibile.
Per scoraggiare le trasgressioni era prevista una pena di 200 ducati.
Le compra-vendite definite dovevano essere «ridotte in pubblica scrittura».
I proventi della vendita (che si faceva in blocco per tutto il pescato) dovevano essere ripartiti egualmente fra tutte le feluche che componevano la conserva, deducendo prima le spese generali. Per ogni' feluca si detraevano prima gli interessi per l'anticipazione, le spese per le cibarie, il diritto di pesca e per l'infermità del personale di bordo, la polizza del negoziante provveditore. Fatto questo si procedeva nel modo seguente: al Padrone della barca andavano due parti, altrettanto andava alla feluca; ai marinai toccava una parte per uno, al poppiere una parte piti 2/3, al garzone 1/2 parte, al Caposquadra spettavano due parti della feluca sulla quale era imbarcato, nonché 1/3 di parte per ciascuna delle barche che componevano la conserva.
Autorità formale era quella del Padrone il quale essenzialmente presiedeva all'armamento della feluca «per mettersi in ordine ed uscire alla pesca»; per fare ciò era autorizzato a prelevare denaro solamente a «cambio marittimo» dai creditori cambisti sottoscrivendo una «polisa bancale». Scompare, quindi, la figura del finanziatore presente a Trapani come a Napoli nel XV secolo.
Si poteva accedere al credito (nelle forme in precedenza indicate) dietro pagamento di un interesse la cui entità variava con il variare della pericolosità del mare dove si effettuava la pesca e in rapporto al periodo di tempo scelto. In ogni caso, il tasso oscillava da un minimo dellO ad un massimo del 18 per cento.
Prima di partire, la feluca doveva essere «ben corredata, atta a navigare e provveduta di tutti gli attrezzi, cosE di guerra come ancora di navigazione».
Era previsto che in caso di assalto da parte di pirati le coralline dovessero difendersi; ma in taluni casi i Padroni delle barche aderenti ad una stessa conserva potevano chiedere a proprie spese la scorta di una galeotta la quale doveva ottenere dal Re un particolare permesso di armarsi «ma non mai con patente di corsale, affinché non eserciti la pirateria a suo profitto e a spese e danno delle feluche».
Se il Padrone fosse rima,sto a terra per qualche tempo «i suoi lucri sarebbero stati a proporzione al tempo» in cui aveva lavorato.
L'unica provvidenza prevista dal Codice per i marinai era quella che la loro paga doveva essere a parte e non a soldo. Gli acconti che potevano riscuotere prima dell'imbarco non dovevano mai superare i 20 ducati, che diventavano 25 quando «la pesca si facesse nei mari pitt remoti di quei di Sardegna».
In caso di fuga al marinaio veniva inflitto da uno a tre anni di «galea» e comunque era tenuto alla restituzione del percepito e al pagamento di un risarcimento per i danni arrecati al Padrone.
Se un marinaio si fosse ammalato (o fosse morto) prima della apertura della campagna di pesca avrebbe dovuto restituire l'anticipo.
Se si fosse ammalato nel corso della pesca la spesa sarebbe stata a carico della compagnia e avrebbe avuto diritto alla parte «come se fosse sano». Ma se si fosse reso «inabile al travaglio» sarebbe stato pagato solamente per la «rata del tempo che ha servito».
Per costituire un nuovo Monte, gli aderenti (era una libera scelta) dovevano versare una quota fissa: 12 carlini per ogni feluca e 6 carlini per ogni «trabacolo quando era addetto alla pesca dei pesci».
I fondi del Monte erano utilizza bili per inseguire i marinai fuggitivi e per rimborsare il Padrone sia in caso di fuga che di morte del marinaio purché questi eventi si fossero verificati prima della partenza della corallina. L'intervento del Monte era previsto anche per le spese legali, derivanti da controversie.
Per usufruire dell'assistenza prevista fin dall'inizio del XVII secolo continuava ad operare il Monte dei Marinai ma per beneficiarne occorreva pagarne un'altra quota, oltre a quella prevista dal Codice.
Nessuno dei diciassette Titoli del Codice fa riferimento all'attività di lavorazione del corallo, in quantQ Ferdinando IV di Borbone aveva già in animo di dare vita alla Compagnia del Corallo che si sarebbe interessata proprio di questo comparto che prima del 1790 a Torre del Greco doveva essere di modeste proporzioni se nella prefazione al Piano si afferIDa che i proventi sarebbero stati ben piu cospicui se «si piantasse la fabbrica del corallo».
FERDINANDO IV PER GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DI SPAGNA DUCA DI PARMA, PIACENZA E CASTRO E GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA etc. etc
Signor Presidente D.A. Spinelli
La pesca de' coralli, che da più secoli si esercita da un considerabile ceto di Marinari, specialmente della Torre del Greco, ha richiamata tutta l'attenzione di S.M., e ne ha meritata la sua Real protezione. Questo ramo di commercio, quanto ricco, altrettanto mal regolato, ritrovavasi in una estrema confusione, e disordine per mancanza di regolamento, e di opportune provvidenze. Il Supremo Magistrato, incaricato dal Re a porgervi un pronto, ed efficace rimedio, dopo aver maturamente discusso l'affare, ha proposto a S.M. la maniera, come potersi regolare l'economia, e la giustizia di questa pesca. Un tal Piano è stato dal Re approvato con due Reali Carte, spedite per la Segreteria di Stato, Guerra, Marina e Commercio del tenor seguente:
«Avendo umiliato al Re il regolamento rimesso da cotesto Magistrato, per riparare a i disordini introdotti fra' Marinari, e Pescatori de' Coralli, specialmente da Torre del Greco; S.M. si è degnata approvare quanto il Magistrato ha proposto, per riordinare con nuovi regolamenti, e provvisioni l'utile, ed importante ramo della pesca de' Coralli: laonde vuole la M.S. che si ponga in esecuzione ciò, che il Magistrato ha proposto. Ma siccome in detto regolamento parlasi di nuovo Monte da erigersi; cosi il Re vuole essere informato di quanto presentemente s'impone ad ogni Individuo, o Feluca della Torre del Greco, addetta alla pesca de' Coralli, a titolo di Cappella, e de' pesi, ed esiti della medesima, per indi poter giudicare la M.S., se da quella sola attuale contribuzione, possa senza nuovo aggravio ottenersi quel che si propone coll'erezione di un nuovo Monte, vale a dire di una nuova imposizione, alla quale per principio, e massima generale ripugna sempre il Real animo; non volendo ammettere tali percezioni, che nel solo, ed inevitabile caso di positiva necessità, per l'utile effettivo del ceto contribuente.
«Di Real ordine ne prevengo V.S. Ill., e cotesto Magistrato, perché ne disponga l'adempimento.
«Caserta 17 Novembre 1789.
GIO. ACTON.
Signor Presidente D. Antonio Spinelli.
«Avendo il Re ascoltato dalla rappresentanza di cotesto Magistrato de' 4 del corrente, che le rendite della Cappella de' Pescatori Corallari della Torre del Greco vengano assorbite da' pesi: onde, per mettere in pratica gli stabilimenti, già approvati da S.M., a riordinar la pesca de' Coralli, tanto essenzialmente utile a quella PopolaZione, bisogni la fondazione di un nuovo Monte, come negli stessi stabilimenti sta progettato; la M.S. è venuta ad approvarlo, colla condizione che non sieno astretti tutti quegl'individui a contribuirvi, ma resti in loro libertà, se vogliano risentirne i vantaggi, come appunto si pratica nelle Congregazioni, o altre società, che abbiano simili Monti.
«Di Real ordine lo partecipo a V.S. Ill. ed al Magistrato, perché colla maggiore attività ed esattezza, disponga l'esecuzione degli stabilimenti sudetti per un'opera di tanta importanza al Commercio di questo Regno.
«Caserta 22 Dicembre 1789.
«GIO. ACTON.
Ecco dunque in ubbidienza al Real comando il proposto, ed approvato Piano, distinto e diviso in varj titoli.
TITOLO I - De i Consoli
I. Si formerà un Consolato composto di cinque Individui, che sieno i piu esperti, e probi Capisquadra, e Padroni di Feluche Coralline della Torre del Greco. Tre di essi non dovranno viaggiare, ma risiedere nella detta Torre per poter regolare le differenze, che mai accadessero in quel Ceto.
II. Questi consoli, saranno per la prima volta eletti da S.M.; e poi si eleggeranno nella maniera seguente.
III. L'elezione dovrà seguire nelle Feste del Santo Natale, quando si suppone un tal Ceto rimpatriato, e nella Cappella de i Marinari, o in altro luogo, che si stimasse piu proprio, e capace.
IV. I soli Capisquadra, e padroni delle barche Coralline Torresi vi avranno la voce attiva e passiva.
V. L'elezione si farà avanti al Regio Governator Locale per bussola e voti segreti. Ogni Votante porrà la sua cartellina nella bussola, dove avrà scritto cinque soggetti.
VI. Fatto lo scrutinio in presenza del Governatore, del Mastrodatti, del . Cancelliere del Consolato, e de i Consoli, che usciranno di carica, quei cinque, che fra tutt'i nominati abbiano avuto maggioranza di voti, resteranno eletti. In caso di parità si darà preferenza al più anziano di età.
VII. Dopo l'elezione si determineranno i tre, che dovranno risiedere nella Torre del Greco, e dato il possesso, la loro carica durerà per lo spazio di due anni.
VIII. Questi Consoli saranno gli Arbitri di tutte le controversie, che riguardano la meccanica della pesca, cosi del Corallo, come de' pesci pei naturali della Torre del Greco, e da essi si potrà appellare a' Giudici competenti.
IX. Essi dovranno esaminare i Capisquadra, e Padroni per le dette pesche, e vedere se abbiano quei requisiti, che ne' corrispondenti titoli saranno stabiliti, e nessuno potrà esercitare il suo mestiere senza esservi approvato con patente sottoscritta da i Consoli, o dalla maggior parte di quelli, che risiedono.
X. Dovranno ancora i Consoli determinare il tempo opportuno della partenza per la pesca, affin di evitare i troppo noti pericoli. Regoleranno questo tempo della partenza, cosi generale, come delle particolari Feluche, che volessero partire prima, o dopo, secondo la prudenza, e le regole dell'arte.
XI. Chi partisse temerariamente senza saputa, o in contradizione de i Consoli, perderà la rispettiva patente, e i danni, che forse seguissero per tale furtiva partenza, saranno solamente a carico del Caposquadra, o Padrone.
XII. Ogni Console avrà annui duca ti venti per sua provvisione per tutto l'esercizio della sua carica, senzaché possa pretendere altro sotto qualsivoglia titolo.
TITOLO II - Del Cancelliere
I. Il Consolato avrà un Cancelliere, o sia Segretario, il quale, siccome da' Consoli viene eletto con loro conclusione, cosi può da medesimi esser rimosso in caso di mancanza in uffizio.
II. Egli terrà l'accurata scrittura di quattro libri. Nel primo, detto delle CONCLUSIONI, noterà tutte l'elezioni, le risoluzioni, o sieno conclusioni, cosi del Ceto, come de' Consoli, le patenti spedite, e di sopra accennate, e cose simili.
III. Nel secondo libro, detto DE' ROLLI, registrerà in bell'ordine ciascuna squadra, che chiamasi CONSER VA, distinguendo la col nome del Caposquadra, col numero delle sue Feluche, e di ciascuna di esse: vi noterà i nomi de' Padroni, de' Marinari, le anticipazioni date ad ognuno di questi, ed il danaro preso, a cambio marittimo sopra ciascuna Feluca col nome de' Creditori.
IV. Nel terzo, chiamato dello SQUARCIO, che sarà portatile, noterà quel marinaro che si arrolla, e le varie anticipazioni di danaro, che di tempo in tempo si danno a i marinari, per quindi poi passare tutto distintamente nel libro de' Rolli. Nel quarto finalmente, detto del REGISTRO, noterà l'ordine de' mandati delle varie spese, che da' Consoli si anderanno ordinando alloro Cassiere.
V. Egli dovrà ancora scrivere i mandati, o sieno ordini de i pagamenti, che si sottoscrivono da' Consoli colla ricevuta.
VI. Farà egli finalmente da Archivario: conserverà tutte le carte, e scritture, che appartengono agl'interessi di questa società.
VII. Egli avrà il suo annuo onorario, che sarà stabilito da' Consoli in sessione, ed in oltre i dritti per le patenti, e copie estratte da' detti libri, che saranno regolati colla TARIFFA da formarsi dagli stessi Consoli, la quale si conserverà nel libro delle Conclusioni.
TITOLO III - Del Cassiere, e Razionali
I. Sarà il Cassiere eletto da' Consoli subito dopo la loro elezione, e possesso; la sua carica sarà biennale, come lo è quella de' Consoli, e dovrà essere persona facoltosa, e proba.
II. Non potrà far egli pagamento di qualunque sorta, se non in vista del mandato de' Consoli nelle debite forme.
III. Egli sarà la sola persona legittima ad esigere le rate di tutte le Feluche, che escono in ciascuno anno. Riceverà perciò una nota esatta, firmata dal Cancelliere, di tutti i capisquadra col numero rispettivo delle Feluche, per poter COSt fare compitamente la sua esazione.
IV. In fine del suo biennio darà subito conto, giustificando l'introito con dette note, e l'esito con detti mandati: e dovrà subito pagare le quantità significate al successore Cassiere.
V. I Razionali di questi conti dovranno essere eletti da' nuovi Consoli nel principio della loro carica per lo biennio antecedente, e non dovranno avere quell'eccezioni stabilite dalle Regie Prammatiche.
TITOLO IV - De' Capisquadra
I. Il Caposquadra è quegli, che ha il comando di piu Feluche, che sono in società fra loro. Egli dovrà essere esaminato, ed approvato con patente da' Consoli, i quali dovranno riconoscere in lui i seguenti requisiti.
II. Un Caposquadra dovrà almeno avere anni trenta di età, il che farà apparire dalla fede di Battesimo, ed altrest dovrà almeno avere anni dieci di esercizio nel mestiere.
III. Dovrà non solamente dimostrare a i Consoli di non esser in alcun modo inquisito, ma ancora di vivere da Cristiano con fede del Parroco.
IV. Finalmente a giudizio de' Consoli dovrà essere istruito sopra il pratico mestiere della navigazione, e della pesca.
V. Il Caposquadra sarà nell'obbligo di presentare, e far registrare al Cancelliere il numero, e i nomi dei Padroni delle Feluche di sua conserva.
VI. Regolerà il caposquadra la meccanica di sua conserva, dal giorno che la medesima si sia formata fino al suo scioglimento dopo la reddizione del conto, senza menomo' pregiudizio delle genèrali provvidenze qui stabilite.
VII. Può il Caposquadra, sempre che lo stima espediente, cambiare i marinari da una in altra Feluca di sua conserva, o surrogarne altri, o anche i Padroni in caso di mancanza, e quando la necessità, o la prudenza l'esige.
VIII. Del Corallo che si va pescando, e delle altre robe di tal genere, ne dovrà il Caposquadra ricevere dalle Feluche di sua conserva la consegna in ogni Settimana; riporlo in cassa a due chiavi differenti, l'una delle quali resterà in mano sua, e l'altra in potere del Padrone piu anziano, a suo tempo assortirlo, e ripulirlo di tenaglia, e queste funzioni si faranno sempre sotto gli occhi di tutt'i Padroni della conserva: altrimenti resterà privato della patente.
IX. QuandQ si pesca ne i mari lontani, dove non si possono cosi presto toccare terre amiche, ogni Feluca conserverà la sua pesca, consegnando la chiave della cassa al Caposquadra, e questi darà la chiave della cassa della sua Feluca al Padrone piu anziano della conserva, fin che non si arrivi in terra.
X. Terminata che sia tutta la pesca, il Caposquadra alla presenza de' Padroni, e di chi vuole intervenire de' marinari di sua conserva, la peserà, e la farà notare in vari fogli. Riposta che sia la pesca nelle casse a due chiavi, tanto i fogli, dove trovasi notato il peso, quanto le stesse chiavi si daranno al Caposquadra, ed al Padrone piu anziano come sopra, e si conserveranno fino alla vendita. In caso di mancanza sarà responsabile il depositario.
XI. Non sarà lecito vendere il Corallo a spezzoni, o fare qualunque negoziato clandestino; bensi il Caposquadra disporrà della vendita col consenso, e presenza di tutt'i Padroni di sua conserva.
XII. Il Caposquadra col rapporto del Padrone rispettivo regolerà le parti, che spettano a ciascun marinaro, o garzone a proporzione della età, e fatica.
XIII. Il Caposquadra per la sua carica avrà un terzo di piu della parte di ciascuna Feluca di sua conserva.
TITOLO V - De' Padroni
I. Il Padrone è il capo di una Feluca, ma colla dipendenza dal Caposquadra. Egli non lo potrà essere da se', ma dovrà essere approvato da' Consoli con patente.
II. Dovrà avere almeno anni venticinque d'età, e cinque di esercizio della pesca, come altresi dovranno in lui concorrere tutti gli altri requisiti, che sono descritti nel titolo antecedente; e cosi dovrà meritare la patente.
III. Il Padrone, ed il Caposquadra, dopo che si saranno associati saranno registrati dal Cancelliere nel libro de' Rolli. Lo stesso si praticherà doppo che il Padrone si avrà scelto i marinari, i cui nomi, cognomi, patria, ed anticipazioni saranno ancora registrati nell'istesso libro, sicché sotto la medesima rubrica si potranno leggere il Caposquadra, i Padroni e i marinari.
IV. Il Padrone, come anche il Caposquadra, per mettersi in ordine ed uscire alla pesca de' Coralli, prenderà danaro solamente a cambio marittimo da' Creditori cambisti, e starà egli avanti, secondo le leggi della polisa bancale da lui sottoscritta.
V. A niuno sia lecito prendere a cambio, e impiegare in tutto sopra una Feluca piu di ducati quattrocento per mettersi in ordine di andare alla pesca de' Coralli. E perciò, secondo che si prende il danaro, si dovrà dal creditore, e debitore rivelare al Cancelliere, che lo va notando alla rubrica di ciascuna Feluca colle date delle polise. Le polise di debito, dopo che si è errivato alla somma di ducati quattrocento, saranno nulle.
VI. Nel corso della pesca si potrà contrarre altro debito, quanto si stima però sufficiente per la spesa necessaria al mestiere, la quale sarà somministrata dal negoziante provveditore, che sarà scelto dal Padrone di consenso del Caposquadra; e sarà questa spesa documentata, come in appresso si stabilirà.
VII. Non sia lecito ad alcun Padrone nel corso della pesca dividersi dalla direzione del Caposquadra, siccome non è lecito al Caposquadra escludere il Padrone dopo la Società contratta: e questa si dovrà intendere col fatto contratta, da che si comincerà a mischiare insieme il Corallo. Dovrà il Padrone consegnar la sua pesca, come si è stabilitò nel titolo antecedente.
VIII. Nel caso di dispersione, come per burrasca, o altro, dovranno i Padroni di conserva riunirsi, al piu presto che riesce possibile per timore de' Corsari, all'ordine del Caposquadra. Ed in caso contrario, quando non resti per necessità qualche Feluca separata, tutta la pesca, fatta in questo frattempo, vada a beneficio di quelle che sono col Caposquadra. Dovrà però il Caposquadra assistere sulla pesca, e non restarsi in terra: e se resta in terra senza una manifesta urgenza, non goderà quanto gli sta assegnato nel titolo antecedente. Anche il Padrone, nell'istesso caso, perderà a giudizio de' Consoli i suoi lucri a proporzione del tempo.
IX. I Padroni finalmente dovranno in tutto dipendere, e stare agli ordini del loro Caposquadra; specialmente essendo spediti per prendere provvisioni, acqua o per simili cagioni, e non opporsi al Caposquadra intorno al tempo, su cui dovrà terminare la pesca, sotto pena di perdere la patente per lo avvenire.
TITOLO VI - De' Marinari
I. Il marinaro, che si sarà ingaggiato da un Padrone, non potrà sciogliersi dall'obbligo, che ha già contratto, se non per qualche causa legittima, altrimenti sarà carcerato; nullo sarà il secondo contratto, che avesse con altri stipulato, ed il nuovo Padrone perderà tutto quello, che forse gli avrà anticipato.
II. E quindi il Padrone, subito che avrà levato il marinaro, lo presenterà al Cancelliere per descriverlo nel rispettivo rollo, con annotarne il nome, la patria, l'età, e la quantità dell'ingaggio, ed il mallevadore quando vi fosse, ed allora s'intenderà fatto il contratto.
III. I marinari non potranno mai essere presi a soldo, ma dovranno guadagnar la loro parte, oltre alle spese di cibo.
IV. L'anticipazione non oltrepasserà i duca ti venti a proporzione per ogni parte: e ducati venticinque, quando la pesca si facesse ne' mari più rimoti di quei di Sardegna, e tutto senza interesse.
V. Un marinaro, se fugge in tempo che la Feluca è ne' domini di S.M., incorre nella pena di un anno di Galeaj di anni tre se fuori de' dominj, e nell'uno, e nell'altro caso è tenuto alla restituzione, ed a' danni.
VI. Che se il marinaro non potesse partire per ragione di infermità, o morte sopravvenuta dopo l'ingaggio, e prima della partenza, dovrà restituirsi l'anticipazione, ed in caso di essersi ristabilito in salute, ritornare alla sua Felucaj e se questa fosse partita col numero completo de i marinari, avrà la libertà di arrollarsi con altri.
VII. Ma se l'infermità sopravvenisse dopo la partenza, oltre alla spesa, che deve essere tutta a carico della compagnia, guadagnerà la parte come se fosse sano. Ma se per volontaria infermità si rendesse inabile al travaglio, sarà solamente pagato per la rata del tempo che ha servito.
VIII. In caso di morte di qualche marinaro dopo la partenza, la sua parte intera si dovrà agli Eredi.
IX. Chi per cagione legittima di servizio della compagnia è mandato altrove, o restasse in terra, è sempre considerato come presente, e in tali circostanze, essendo predato, o incorrendo in altra disgrazia, gli spetta la sua parte intera.
X. Nessuna Feluca dovrà mai trasportare disertori, fuggitivi o inquisiti, sieno marinari, o passeggieri, sotto le pene stabilite dalle leggi.
XI. I marinari, che mancano alla dovuta subordinazione, e disciplina specialmente tumultuando per terminare la pesca prima del tempo ragionevole, o che fossero rissosi, o inquieti, saranno dal Padrone consegnati al Console, o Viceconsole Nazionale per l'opportuno arresto.
XII. Se alcuno commettesse qualche delitto a bordo della Feluca, o sopra quanche isola disabitata, dovrà il Padrone arrestarlo per consegnarlo alla giustizia, o trattenendo lo sulla stessa Feluca, se viene a dirittura in Regno, o per mezzo del Console, o Viceconsole piit vicino, che lo farà con sicurezza in Regno trasportare. Ed accioché possa costare della qualità del delitto, il Caposquadra, o Padrone farà esaminare avanti al Regio Console, o Viceconsole i testomonj, che possano deporre del fatto per trasmettere le carte ne' Tribunali competenti.
XIII. Ritornando quanche Feluca, in cui manca quancheduno del rollo, o per morte, o per fuga, o altra cagionej dovrà il Padrone, al primo arrivo, rivelarlo al Deputato della Salute esibendo il certificato del Console, o Viceconsole co' testimonj, o simili opportuni documenti.
XIV. Se dopo la vendita della pesca, al far de' conti, quanche marinaro resta dovendo al Padrone, ne' conti si lascia una tal somma da rifare a carico, e beneficio del solo Padrone, ma il marinaro stesso sarà obbligato nel viaggio seguente ad arrollarsi col medesimo Padrone, il quale nell'anticipazione dovrà ritenersi quanto gli è restato dovendo; o volendosi arrollare con altri, noi possa fare, se l'altro Padrone non abbia al primo un tal debito sodisfatto.
TITOLO VII - Degli Scrivani
I. Lo Scrivano, o sia Razionale della Feluca, sarà eletto ad arbitrio del rispettivo Padrone, ma fra gli approvati da' Consoli.
II. I requisiti per essere approvati sono, che abbiano almeno venticinque anni di età, sappiano ben leggere, e scrivere, e le operazioni dell'Aritmetica; e che abbiano prestato giuramento in mano de' Consoli, per la retta, e fedele Amministrazione della loro incombenza.
III. La loro elezione si registrerà dal Cancelliere nel libro delle Conclusioni, ed in un foglio medesimo (del) libro il catalogo di tutti gli Scrivani approvati.
IV. Gli Scrivani dovranno notare distintamente in un libro, e con esattezza, non solamente tutte le persone, che sono destinate al servizio della Eeluca, il giorno in cui si arrollano, ed il danaro, che il Padrone prenderà a cambio, come libro all'incontro del Cancelliere; ma spezialmente noteranno con distinzione tutte le spese, che si van facendo in rapporto alla Feluca, e anticipazioni de' marinari, e quanto altro si fa di esito; anche per conoscere a tempo de' conti, se l'esito corrisponda al danaro preso a cambio. E dopo seguita la vendita del Corallo, dovranno formare, con tutta attenzione, e lealtà, i conti, secondo la forma che in appresso si prescriverà.
V. Partita che sia la Eeluca per la pesca, lo Scrivano farà passare nella Cancelleria la nota delle spese firmata dal medesimo, ed in occasione di prodursene fede in giudizio, avrà vigore quella del Cancelliere.
VI. Benché il Padrone sia scribente, o anche scrivano approvato, lo Scrivano dovrà essere diversa persona.
VII. L'onorario dello Scrivano sarà a ragione di un carlino a ducato di quelche si guadagna secondo la parte e lo Scrivano della Feluca del Caposquadra esigerà carlini dieci per Eeluca della conserva per ragione dell'incomodo di riscuotere, e dividere tutto il danaro dell'intera conserva.
VIII. Siccome l'elezione dello Scrivano dipende dalla libera volontà del Padrone, cosi può il medesimo licenziarlo a suo piacere.
TITOLO VIII - De' Negozianti Provveditori fuori regno
I. Approdate che siano le Feluche in Sardegna, o in altra terra amica, i Padroni, o fanno le spese necessario col aanaro, che abbiano seco portato, o potranno prendere da un Negoziante di fuori Regno quanto occorra per vettovaglia, o per danaro.
II. Nel primo caso, il Padrone al tempo de' conti, ne tirerà il lucro a ragion del cambio marittimo sopra il danaro effettivamente speso.
III. Se poi riceverà la somministrazione dal Negoziante fuori Regno, allora il Caposquadra, o il Padrone converrà secolui come meglio potrà, cosi per lo pagamento, come per l'interesse, il tutto però con le debite cautele, e coll'intelligenza de' i Padroni della conserva, se la provvista si farà dal Caposquadra, o con quella de i marinari, se dal Padrone.
IV. Cosi di queste partite pagate al detto Negoziante, come di altre spese, che dopo fossero occorse in tempo della vendita, ne dovrà ogni Padrone riportare un valido documento per aversene ragione in tempo de' conti. E nella formazione, tanto de' conti col detto Negoziante, quanto de i documenti delle altre prescritte spese, non potrà escludere que' suoi marinari, che vogliano intervenire, e ciò per la qualità di Socj, che vi rappresentano.
TITOLO IX - De' Sensali
I. I Mezzani per la vendita de' Coralli dipenderanno dalla libera volontà delle parti contraenti se livorranno, e quali vorranno.
II. I Sensali, per la legittimità della vendita, dovranno con fedeltà osservare, per la parte che li riguarda, quanto sta prescritto nel titolo della vendita; e far si che di ogni contratto si abbia il legai documento, quale sarà necessario, dove son molti interessati.
III. Essi per dritto di sensalia riceveranno il mezzo per cento, metà dal compratore, e metà dal venditore. E vendendosi in altre piazze fuori del Regno, cosi questo dritto, come le altre cose, che ad essi si appartengono, si regoleranno secondo le leggi veglianti del luogo.
TITOLO X - Delle galeotte per la scorta delle feluche
I. Sarà in libertà de' Capisquadra, e Padroni di essere accompagnati da qualche galeotta per la scorta, e custodia delle Feluche a loro spese, purché l'Armatore abbia ottenuto da S. M. il necessario permesso per armarsi alla loro difesa, ma non mai con patente di Corsale, affinché non eserciti la pirateria a suo profitto, e a spese, e danno delle Feluche.
II. L'istrumento, che si farà coi rappresentanti della Galeotta, non obbligherà tutte le Feluche, se non sarà solennizzato nella maniera seguente. Nel mese di Dicembre i Consoli convocheranno a suon di campanello i Capisquadra, e Padroni nella loro Cappella, e per bussola, e voti segreti; colla maggioranza de' voti, si spiegherà la risoluzione se la vogliano, e quindi chi vogliano per comandarla, e la rata da pagarsi dalle Feluche.
III. Se resta conchiuso l'uno, e l'altro, allora i Consoli unitamente con dieci Capisquadra, i piu anziani di quei che vanno alla pesca, stipuleranno in nome di tutti l'istrumento, in cui stabiliranno gli obblighi, e patti pit~ opportuni circa l'equipaggio, l'armamento, il tempo della partenza, del ritorno, ed altro che sarà stimato piu conveniente.
IV. Quando non siesi proceduto nella descritta maniera, s'intendano obbligati NOMINE PROPRIO coloro, che sono solamente nell'istrumento intervenuti.
V. In esso istrumento, fra gli altri patti, si dovrà espressamente apporre, che sia obbligata la Galeotta in tempo della pesca sempre bordeggiare, e coprire le Feluche da' nemici, e, scoprendone qualche legno, dar subito il segno a queste, e difenderle mentre fuggono, e quando sieno, messe in salvo, potrà allora impegnarsi ad offendere.
VI. Gli altri patti si regoleranno secondo l'antico solito, e secondo che saranno stimati a proposito da chi interviene nell'istrumento, dove dovrà inserirsi la Conclusione fatta nella forma già stabilita, altrimenti sarà nullo.
TITOLO XI - Del cambio marittimo
I. Non sarà lecito a chicchessia di dare, o prendere danaro ALLA PAR TE, a guadagno, e qualunque contratto che si facesse in questa pretesa specie di società, resti nullo, ed inefficace.
II. Sarà solamente permesso a' legittimi negozianti di dare, ed agli effettivi marinari di prendere danaro a cambio marittimo a certa determinata ragione, e da correre il pericolo dal di' della partenza fino al ritorno.
III. L'interesse sarà regolato secondo il tempo della partenza, e i mari, piu, o meno pericolosi, dove vada a farsi la pesca.
IV. Non sarà piu del sedici per cento, quando la partenza è d'inverno, cioè prima di Pasqua di Resurrezione, e la pesca siegua tutta ne' mari di Corsica, e Sardegna, e luoghi convicini, Cosi non sarà piu del quattordici per cento per gli stessi mari, quando si partirà dopo Pasqua di Resurrezione.
V. Che se la pesca, o tutta, o parta vada a farsi ne' mari di Galita, o ne' mari lungo le Coste dell'Africa, l'interesse non potrà oltrepassare il dieciotto per cento.
VI. Pe' mari di Levante, da CorfÙ in là verso le parti pit~ Orientali, o verso la Dalmazia, correrà la ragione del deciotto, e del sedici, se non partono d'inverno.
VII. Ne' mari Meridionali della Sicilia, cioè nella sua costa di Mezzogiorno fin all'isola di Malta, l'interesse sarà a ragione di quel che si è detto pe' mari di Sardegna.
VIII. Se finalmente si parteisse d'inverno a pescare pe' mari del Regno, e dello Stato Pontificio; sarà l'interesse al dodici, e dopo Pasqua al dieci per cento.
IX. Per altri mari di nuova scoperta qui nòn menzionati, come ancora per la pesca del Golfo del nostro Cratere, l'interesse sarà regolato dall'arbitrio del Giudice, precedente un giudizio de' Consoli. Corallina nel porto di Torre del Greco. Visibile l'argano per issare l'ingegno. Da G. Tescione, op. cit.
X. Che se il corallo patisse notabile diminuzione nel prezzo per piu anni, e che perciò sembrasse alterata la suddetta rispettiva ragione d'interesse a favore de' Credi tori, resterà parimenti rimesso all'arbitrio del Giudice, precedente parere de i Consoli, di farvi qualche ragionevole ribasso.
XI. Tutto il danaro, che si è stabilito essere sufficiente per armare, ed equipaggiare una Feluca, dovrà correre il suo rischio sulla stessa, e non già sopra altre, dove non è effettivamente impiegato.
XII. Non sarà lecito far polizze pagabili in Livorno, o simili piazze estere a beneficio de' Cre'ditori Cambisti in pregiudizio degli altri consimili: ma il pagamento, cosi della sorte come dell'interesse, si farà qui nella Torre, o in qualsisia altro luogo del Regno, dopo però che la barca sia ritornata nella Torre sana, e salva; quando sarà seguita la vendita della pesca, e quando non vi fosse alcuna eccezione legittima per parte del debitore.
XIII. Che se, per capriccio de' debitori, e per motivi insussistenti non si vendesse il Corallo, sarà rimesso all'arbitrio del Giudice di farne seguire il pagamento prima della vendita.
XIV. Le polizze bancali, che si facessero per cautela dei detti crediti contro alla forma qui stabilita, saranno di niun vigore.
XV. Finalmente la Feluca navigherà a pericolo del proprietario, e quando sia ben corredata, atta a navigare, e provveduta di tutti gli attrezzi, cosi di guerra come ancora di navigazione, si corrisponderanno per essa al far de' conti due parti in beneficio del proprietario, oltre al ristoro de' danni che ne soffrisse.
TITOLO XII - De' pericoli marittimi
I. Tra i pericoli marittimi, che vanno a danno del Credito re, ha il primo luogo il naufragio, che con forze comuni non si sia potuto evitare.
II. Sotto il nome di naufragio si dovrà intendere, quando la Feluca per la disgrazia patita si sia perduta, o rodotta in istato di non poter riattarsi, del che se ne faranno le legittime prove.
III. Ne dovranno perciò coloro, che si sono salvati dalla Feluca naufragata, o in loro mancanza il Caposquadra, o la Feluca piu vicina, formare il testimoniale del sinistro accaduto presso il Consolato, Viceconsolato, o corte piu vicina nella forma prescritta nel Real Editto di navigazione del 1759 per trasmettersi nella Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, ed indi al Tribunale competente.
IV. Verificandosi un tal naufragio, la gente che rimane, sarà libera dal servizio, e guadagnerà quel che teneva anticipato; il legno della Feluca perirà al suo proprietario, e gli interessati perderanno le sorti impiegatevi.
V. Che se per una simil disgrazia seguisse la perdita solamente degli attrezzi di navigazione, o di pesca, il danno a modo di avaria dovrà ripartirsi PRO RA T A fra tutti gl'interessati.
VI. Ma se, naufragato il legno durante la pesca, o dopo che fosse terminata, il Corallo della Compagnia, che già si sarà mischiato, fosse salvo o in terra, o sopra altra Feluca, il Caposquadra con due, o tre testimonj farà pesare l'intera pesca per liquidare la porzione, che spettava alla Feluca naufragata, la quale poi si dovrà ratizzare fra gl'interessati della medesima.
VII. L'altro caso di pericolo, a cui son sottoposti tutti gl'interessati, è quello della preda. E per questa dovranno militare tutte le distinzioni, e le risoluzioni corrispondenti, finora stabilite per lo naufragio.
VIII. Nel caso che la Feluca da ordine, o da forza superiore venisse sequestrata, o in qualsivoglia maniera trattenuta, siché non possa far la pesca, non sarà dovuto l'interesse, giacché non ha potuto seguire il fine per cui fu quello costituito; e le sorti si pagheranno per quanto ci è capienza sulle robe per cui furono impiegate. Ma se quest'arresto accadesse per delitto, allora si giudicherà secondo le circostanze.
IX. Che se poi la Feluca per tal servizio riportasse qualche premio, o qualunque ricognizione, allora, per ragion della incertezza del quantitativo, si dovrà a' creditori la sorte, ed il convenuto interesse.
X. Tutti saranno obbligati per modo d'avaria al danno cagionato da accidente straordinario, come da incendio causale, da inevitabile combattimento difensivo, da furto senza colpa del Padrone, da necessario abbandono della Feluca, e simili se vi sono, e spezialmente da necessario alleggerimento o sia getto in mare consigliato da fortuna di mare, nel qual caso dovrà praticarsi quanto nel citato Real Editto viene ordinato.
XI. In tutte le descritte perdite, o totali, o parziali è tenuta la sola Feluca, che ha patito il danno co' suoi interessati, senza che l'altre di conserva siano tenute ad alcuna contribuzione.
XII. I casi di danno, che avvenga per dolo, frode, o colpa, si regoleranno colla massima che i delitti obbligano i loro Autori.
XIII. La stessa massima correrà se il naufragio, la preda, e simili disgrazie accadono in altri mari, diversi da quelli, che sono espressi nelle polizze, dove, o per capriccio, o anche per la speranza di maggior lucro, non già per necessità, si sia divertito il corso.
XIV. Se la pesca di una conserva non si vendesse tutta insieme, ma per buone ragioni se ne vendesse una porzione, o qualche sorta di Corallo in diversi tempi, ilprezzo resterà in potere del Caposquadra coll'obbligo di darne conto agl'interessati.
TITOLO XIII - Dello spago, e sarzzame
I. I Consoli prenderanno gli opportuni provvedimenti per introdurre nella Torre del Greco la fabbrica dello spago, e degli altri sarziami, che occorrono per la pescQ del Corallo.
II. Intanto, prima d'introdursi dette fabbriche, e dopo che si sieno stabilite, non sarà lecito a' particolari di rompere il prezzo di questi generi in qualunque tempo dell'anno: bensi i Consoli, unitamente con sei Capisquadra piu anziani, nel mese di Dicembre, o poco dopo, considerando le circostanze di quell'anno, in vista della mostra dello spago, e fune lavorata, stabiliranno la voce del prezzo: ed il Cancelliere ne farà l'atto nel suo libro delle Conclusioni.
III. Siccome non si potrà eccedere il prezzo della voce: ma bensi pagarla di meno, cosi eccedendo, e qualinque altro contratto contro la forma qui prescritta, sarà de' Consoli giudicato per nullo.
IV. Se alla mostra non corrisponde il lavoro della partita; i Consoli, a ricorso delle parti, provvederanno come sia di giustizia.
V. Il peso, e la spesa per detti generi di ciascuna Feluca si noteranno precisamente dal rispettivo Scrivano nel conto della medesima, per potersene avere quella ragione, che meritano a' tempo de' conti.
VI. Introdotte che sieno le fabbriche dello spago, delle funi, del cotone per le vele, e simili nella Torre del Greco, sarà cura de' Consoli di ben dirigerne la meccanzca.
TITOLO XIV - Della pesca
I. Il tempo di partire per la pesca non sarà a capriccio delle Feluche; ma sarà determinato da' Consoli come sopra si è prescritto. Correndo fama de' Corsali ne' mari del loro viaggio, o temporali da non dover prudentemente partire, potranno i Consoli impedir la partenza, e disporre che partano cosi unite, che possano difendersi contro i Corsa li, o in tempo non pericoloso. E i Padroni contravvenienti a tal subordinazione, dovuta a' Consoli, saran tenuti a danni seguiti per intempestiva, o capricciosa partenza.
II. Ogni Feluca, al partire, dovrà essere provvista di due spingardi, ed almeno quattro fucili, con proporzionata munizione di palle, e polvere, per servire in occasione di difesa: e tal provvisione dovrà manifestarsi a' Consoli per mezzo della visita, che ne faranno GRA TIS prima che la Feluca parta.
III. Affinché le dette munizioni non possano essere strumenti di delitti fra marinari; il Padrone conserverà sotto sua chiave almeno la polvere, e palle, per esibirle solamente in tempo di ragionevol bisogno.
IV. In tempo del viaggio, trovandosi piu Feluche ancorate in qualche luogo, o tirate sul lido per timore di Corsali, o per gran temporale, non sarà lecito di scompagnarsi, e partire una, o pit~ di esse senza il consiglio, e concorrenza della maggior parte. Se poi alcuna partisse temerariamente, sarà il Padrone, i chi n'ha colpa, tenuto i danni che seguissero.
V. Fra le Feluche di una conserva sintende principiare la società effettiva dal punto che pescano, e mettono insieme la pesca e tutto quello che si sia pescato precedentemente da qualche Feluca è proprio della medesima, e perciò si dovrà in tempo opportuno pesare, e separare.
VI. E cosi ancora, se dopo che le altre Feluche di conserva abbian terminata la pesca, qualcheduna volesse proseguirla, sarà tutto suo quanto poi pescherà.
VII. Per evitare le risse allo scoglio del Corallo, dove sta attualmente pescando una Feluca, o una conserva, o dove ha lasciato il segno, che chiamano PEDAGNO, non sarà lecito a Feluca di altra conserva accostarsi a pescare, ma mantenersi in distanza di circa cinquanta passi da ogni lato. La pena a' contraventori sarà di duca ti cinquanta applicabili al Monte, di cui si parlerà in appresso; e di restituzione delle quantità pescate colle legittime. prove a beneficio de' primi occupatori.
VIII. Il segno, o sia PEDAGNO, vale per l'effetto predetto, quando chi l'ha lasciato non si trovasse attualmente altrove pescando, giacché chi sta pescando in altro luogo, non dovrà tenere impediti, e riservati piu posti di mare, che è libero di sua natura.
IX. In tempo del viaggio, e della pesca può il solo Caposquadra permutare con qualche ragione i marinari da una in altra Feluca di sua conserva. Solamente il Caposquadra dovrà mandare chi gli piace per far provvisioni, o altra necessaria occorrenza, e prescrivere il tempo, ed il luogo doveroso della pesca, e quando debba poi terminarsi, al che tutti di conserva dovranno ubbidire.
X. Se qualche Feluca faccia acquisto, o guadagno estraneo alla pesca de' Coralli, come preda attiva, invenzione legittima di qualche cosa, industria di qualche guadagno, tutto sarà suo; purché non v'impieghi il tempo dovuto alla pesca, nel qual caso contribuirà alla società quanto in quel frattempo la Feluca di maggior porzione abbia pescato.
XI. Quanto però di qualunque genere naturale, o artefatto si prenda dal mare col mestiere della pesca, tutto è in società reciproca fra la conserva.
XII. Affinché i marinari, durante il tempo della pesca, quando sono in terra, non vadano per l'osterie, facendo insolenze con poco onore della nazione, dovrà essere particolare cura del Caposquadra, e dei Padroni di darvi un pronto riparo, anche implorando il braccio superiore, come meglio ricerca l'opportunità delluogo, e sarà proibito di dare ivi qualunque piccola somma di danaro precisamente a chi ne facesse mal uso.
XIII. Finalmente in tempo della pesca, quel che si va pescando, subito che si può, si porterà a custodire in terra in luogo sicuro: e in tempo del ritorno dalla pesca si ripartirà sopra piu Feluche le piu ben corredate, e chi vi manca, a tenor della, sarà tenuto a' danni.
TITOLO XV - Della vendita de' coralli
I. Finché si venderà il Corallo, o stia in mare, o stia in terra, sempre si particherà, che chi tiene il Corallo in potere ne tenga due chiavi, il tutto in conformità di quanto di sopra sta disposto.
II. Non potrà il Corallo vendersi, se non si sia già tenagliato, ripulito, ed assortito secondo le sue diverse spezie delle rispettive casse. Ma siccome prima di ripulirsi si dovrà pesare, e notare sotto gli occhi degl'interessati, cosi lo stesso si dovrà praticare dopo di essersi ripulito.
III. Che se il tenagliarlo, ed assortirlo, come il conservarlo, e specialmente il contrattarne la vendita sieno cose, che appartengono al Caposquadra, tutto però si dovrà da lui fare in presenza, e col consenso de' Padroni di sua conserva, o almeno della maggior parte di essi, senza escludere chi de' semplici marinari vi volesse intervenire.
IV. Siccome in caso di mancanza del peso sarà tenuto il conservatore, o sia il Caposquadra, cosi vendendo nel modo, e nel prezzo senza il consenso della maggior parte de' Padroni, il contratto sarà nullo per le leggi della società. Ed in tal caso, se si è in tempo di sciogliersi il contratto, si sciolga; se non si è in circostanze di riaversi il Corallo, perché sia estraregnato, e non possa ricuperarsi, sarà tenuto il Caposquadra dar a conto alla conserva alla maggior ragione che altri abbia venduto in quell'anno.
V. Prima di procedersi alla vendita si dovrà ogni anno stabilire la voce rispettiva di ciascuna specie di Corallo da' Consoli, e Capisquadra imiti, e se fuori Regno da quei Consoli, e Capisquadra, che si troveranno colà, cioé dalla maggior parte di essi. Una tal voce si dovrà regolare dalla quantità della pesca e dei compratori, e dalle altre circostanze dell'anno. Ed a niuno sia lecito rompere il prezzo prima della voce, o vender meno dell'istessa voce, sotto pena di ducati duecento per Feluca, applicabili al Monte, di cui in appresso si parlerà.
VI. Il contratto di questa compra, e vendita non abbia alcun vigore, se non sia ridotto in pubblica scrittura per mano di Notaro, o di Sensale patentato, nella quale scrittura si dovrà, fralle altre cose, distintamente esprimere il consenso, e presenza de' Padroni di conserva e l'effettivo peso delle spezie a tempo della vendita.
VII. E per evitare il grandissimo inconveniente di far notare meno del vero quantitativo del Corallo, o meno del vero prezzo convenuto, come può accadere, quando tali cose si fanno dal solo Caposquadra con riserba, e segretezza sempre sospetta: si dovrà inviolabilmente osservare, che casi il peso, sempre che si faccia, come il contratto della vendita debbano farsi in presenza dei Compadroni di conserva senza escludere qualcheduno de' marinari, che vi volesse intervenire.
VIII. Un tal intervento dovrà esprimersi, casi nella nota del peso, come nella pubblica scrittura del contratto, ed in rapporto al prezzo notarvi tutte l'effettive somme ricavate, anche quel che viene sotto il nome di regalo, di fuori parte, etc. E le carte autentiche del peso, e del prezzo debbono essere presentate al far de' conti. Il Caposquadra, che a ciò contravviene, sarà da' Consoli privato della patente di Caposquadra, e sarà sottoposto ad altre condanne legali corrispondenti alle querele de' socj.
IX. Se voglia vendersi a minuto qualche parte della pesca, come ROBA MOR TA, TERRAGNO, o altro fuori della partita, non possa farsi senza il consenso espresso dei Padroni, e dal danaro ricavato farne l'uso come sopra.
X. Finalmente chi prendesse furtivamente, o vendesse qualunque porzione di Corallo di qualsivoglia spezie, e che comprasse contra le prescritte forme legittime, gli uni come ladri, gli altri quali compratori di mala fede, proveranno il rigar della giustizia nel Tribunale competente.
TITOLO XVI - De' conti
I. Venduto che sia il Corallo, e riscosso il danaro, immediatamente, e senza dilazione alcuna, il Caposquadra è obbligato a dar conto di tutto a gl'interessati.
II. Due sono in quest'affare le società: la prima è fra tutta la conserva; la seconda è ristretta fra il Padrone, e marinari di ciascuna Feluca della conserva. Appartiene alla società generale, che quanto da ciascuna Feluca di conserva si prenda dal mare, da che si è cominciato a mattere insieme la pesca, tutto s'intenda andare in comune; siccome parti eguali si dovranno dare di tutto il prezzo ritratto dalla vendita fra tutte le Feluche di conserva.
III. Le spese, che riguardano questa società generale sono quelle, che occorrono per andare e attendere alla vendita; per riscuotere il danaro; per esser custoditi in tempo dalla pesca, se vi è stata custodia; per conservare in luogo sicuro la pesca, ed altre simili, se mai vi fossero, che riguardano l'interesse generale della Compagnia.
IV. Alla Società subalterna di ciascuna Feluca appartiene, quelché avesse pescato prima o dopo, ed altro guadagno che avesse fatto estraneo alla pesca, le spese cibarie, gli attrezzi di pesca consumati, gl'interessi del danaro preso a cambio, i danni accidentali della Feluca, o de' marinari, e simili.
V. Il conto si darà in quest'ordine e forma. subito riscosso il danaro, il Caposquadra darà il conto, che riguarda la società generale, alla presenza di tutti i Padroni della conserva, e con aver innanzi gli occhi tutte le carte, che si sono stimate necessarie. E poi, dedotte tutte le spese, dovrà dovidere, e consegnare porzioni eguali, tante quante sono le Feluche, ritenendosi quella della sua, di cui si considerava come particolar Padrone.
VI. Il Padrone poi subito darà il conto, che riguarda la società fra la sua Feluca, innanzi ag'individui della medesima. Questo conto può darsi; o per mano dello stesso Scrivano, o di altri che piaccia al padrone, ma degli scrivani approvati verranno in collazione per dividersi, casi, tutta la tangente ricevuta come sopra dal Caposquadra, come qualche guadagno proprio della Feluca, ed altro; che qui appresso si dirà.
VII. In questo conto, precapite le sorti prese a cambio coi corrispondenti interessi, tutte le spese cibarie documentate, e dal libro dello Scrivano, e dalla polizza del Negoziante provveditore, e, parimente, dedotte tutte le altre spese erogate per attrezzi di pesca consumati, per passaporto, dritto di pescaggio, danno della Feluca, spese fatte per l'infermità degl'individui della Compagnia, e in fine tutte le altre che si crederanno ragionevoli per conto di questa particolare società, di tutto quel che rimane, si faranno le seguenti parti.
VIII. Al Padrone due parti, una per la sua persona, e l'altra per ragione di Padrone, che prende il danaro a cambio, e fa leva de' marinari. Al Caposquadra parti due sopra la sua Feluca, di cui si considera come Padrone, ed un terzo di parte di ciascuna Feluca; alla Feluca due parti; agli altri marinari una parte per ciascuno. Al poppiere altri due terzi di parte di piu, e se san due, uno della mattina, e l'altro della sera, si divideranno detti due terzi a giudizio del Caposquadra. Al garzone mezza parte o circa secondo lo stima il Caposquadra.
IX. Queste parti potranno solamente crescere o diminuire, o per ragione di essere stati piu, o meno i marinari della ciurma, o perché il Caposquadra, sul rapporto del Padrone, giudicasse dare a qualcheduno piu o meno della parte a proporzione del merito, e dell'età.
X. Di tutte le cose, comprate a conto della Compagnia; quel che avanza dopo il salvo arrivo, o in biscotto, o in altre provvisioni di bocca, o in ordegni di pesca, e simili; tutto, o negli stessi generi, o in danaro dovrà il Padrone ratizzare, dividere fra la sua ciurma, nella maniera come sarà di ragione.
XI. Quanto forse si fosse speso per cagioni criminose, come per contrabbandi, e simili, dovrà andare a conto de' soli rei.
XII. Se la parte fosse si scarsa, che sia di meno di quanto teneva il marinaro in sua mano già anticipato, resterà egli tenuto a rifare a beneficio del Padrone.
XIII. Quando il Caposquadra, o altro Padrone della Compagnia avesse condotto un marinaro di piu per servire in caso di supplemento a chi mancasse durante il viaggio, o con esso abbia meglio pescato a vantaggio comune, tutte le Feluche della istessa conserva pagheranno la rata corrispondente al pieno, che occorre per lo salario di quel marinaro.
XIV. Resterà abolita la parte detta dell'INGEGNO, o sia dell'ordegno della pesca, che precapiva il Padrone per essersi a lui date due parti, giacché lo spago, le funi, e quanto a tal effetto vi occorre, e si consuma, tutto va a conto della Compagma.
TITOLO XVII - Di un nuovo Monte
I. La nuova polizia, che si è data al Ceto, de' Corallari della Torre del Greco per riordinare la pesca del Corallo, vorrebbe un nuovo Monte per accorrere a i frequenti, e premurosi bisogni de i marinari, e perciò oltre all'antica Cappella, ch'è addetta ad altre opere, si dovrà stabilire, ed aprire questo altro asilo, accioché un tal ceto sia difeso, e soccorso in tutte le critiche circostanze.
II. Sarà questo nuovo Monte amministrato da' Consoli, Cassiere, e Cancelliere, secondo le rispettive incombenze, nella maniera come sono state innanzi distintamente descritte.
III. Questo Monte sarà volontario, ed obbligherà quelli solamente, che vi si vorranno ascrivere.
IV. Ogni Feluca, al far de' conti, contribuirà carlini dodici, ed ogni Trebacolo, quando è addetto alla pesca de' pesci, carlini sei in mano del Cassiere PRO TEMPORE, da cui ciascuno riporterà la ricevuta.
V. Chi vi sarà ascritto, e prima che parta pel viaggio seguente non abbia pagata la detta rata, non goderà de' vantaggi che ora si descriveranno.
VI. L'ordine da tenersi nell'amministrazione di questo Monte nell'introito, ed esito, sarà regolato come sopra si è stabilito.
VII. Questo Monte tutto diretto al vantaggio del ceto servirà:
1. Per inseguire i marinari fuggitivi, fargli arrestare, ed ottenere la dovuta giustizia.
2. Per pagare, e rimborsare al Padrone, da cui sia il marinaro fuggito, quel tanto che teneva anticipato secondo le note del Cancelliere, con rimanere a beneficio del Monte le ragioni di ripeterlo dal marinaro raggiunto.
3. Per rimborsare nell'istessa maniera l'anticipazione ad un Padrone, anche nel caso che il marinaro venisse a morire prima che parta.
4. Per pagare al procaccino duca ti venticinque. Questo giovane, scelto da' Consoli, darà il comodo della posta nella Torre del Greco nella maniera, come sarà stabilita dagli stessi Consoli in sessione.
VIII. I Consoli poi nelle sessioni regoleranno l'onorario all'Avvocato, o Procuratore, la provvisione al Cancelliere, quella del Cassiere, e dei Razionali, quanto occorre per le spese necessarie a farsi per le liti, le quali riguardino però l'interesse del Ceto de' pescatori de' Coralli, e dei pesci con Trebacoli: siccome quelle che occorrono per l'accesso al Governator Locale, ed altre spese straordinarie; il tutto sempre nella maniera piit propria, e proporzionata. Formeranno a tal effetto un Fondo, donde usciranno tali spese, e quelle stabilite per la loro provvisione.
Ed affinché quanto si è prescritto da S. M. su questo importante assunto abbia la sua esecuzione, abbiam fatto il presente Editto, col quale facciamo a tutti nota questa Real determinatione, e ne comandiamo in Real nome la puntuale osservanza in tutte le sue parti. Che perciò vogliamo che il medesimo colle consuete formalità si pubblichi in questa Capitale ne i luoghi soliti, come altresf nella Torre del Greco, e negli altri luoghi di questo Regno ed a tal effetto incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta, di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le Regole, e Riti soliti a praticarsi in simili occorrenze, ed indi ritorni a Noi colle debite relate.
Dato dal Supremo Magistrato di Commercio il di 14 Aprile 1790. D. Antonio Spinelli, Presidente; D. lppolito Porcinari; D. Giuseppe Secondo; D. Michele de forio; D. Saverio Mattei.
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DEDICATO A: Mario Tartamella
1986 © Copyright by Maroda Editrice
I Edizione Aprile 1985 Il Edizione Ottobre 1986
Per il cortese contributo di esperienze, si ringraziano le famiglie: Adragna, Alagna, Barraco, Barresi, Burgarella, Cammareri, Cardella, Cirafici, Curatolo, D'Ali, D'Angelo, Fardella, Fa da le, Giacalone-Salvo, Governale, Ingarra, La Porta, Manzo, Marini, Marotta, Matranga, Messina, Orbosué, Parigi-Fontana, Romano, Todaro, Virga; nonché le Dirigenze del Museo Regionale «Pepoli» di Trapani e del Castello di Boloeil.
Un ringraziamento particolare al dottore Aldo Sparti (Direttore dell'Archivio di Stato di Trapani) per la costante e dotta disponibilità.
Fotolito: GAMBA - Roma
L'impaginazione delle tavole a colori è stata curata dall'Editecnika srl Palermo-Trapani
Fotocomposizione e stampa: Arti Grafiche Siciliane - Palermo
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